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29/02/08
I
chiarimenti,
in un
telegramma
inviato dal
Dipartimento
di pubblica
sicurezza a
tutte le
Questure, sui
casi per il
rilascio.
Con un
telegramma,
inviato il 21
febbraio a
tutte le
Questure
d'Italia, la
Direzione
centrale
dell'immigrazione
e della
polizia delle
frontiere del
Dipartimento
della pubblica
sicurezza ha
precisato i
casi in cui è
possibile
concedere il
rinnovo del
permesso di
soggiorno per
motivi di
studio.
Il Decreto
legislativo 10
agosto 2007,
n. 154, in
attuazione
della
direttiva
2004/114/CE,
infatti, ha
previsto due
articoli
aggiuntivi che
regolamentano
i requisiti
per il
rilascio dei
visti per
motivi di
studio e
introdotto una
nuova
fattispecie di
ingresso e
soggiorno per
volontariato.
Quest'ultimo,
in
particolare,
è stato
inserito con
l'art. 27 bis
e prevede uno
speciale
visto.
Il
decreto
legislativo
consente la
rinnovabilità
del permesso
di soggiorno
per motivi di
studio anche
nel caso in
cui il
titolare si
sia iscritto
ad un corso di
laurea diverso
da quello per
il quale lo
straniero
aveva ottenuto
il visto di
ingresso.
Viene escluso,
tuttavia, il
rinnovo per il
passaggio a
corsi privati.
Lo
studente,
quindi, nel
caso di
prosecuzione
degli studi in
un corso
diverso da
quello
inizialmente
seguito o nel
caso di
iscrizione ad
un nuovo corso
al termine del
conseguimento
di un titolo
accademico,
presso la
stessa sede
universitaria,
dovrà
presentare
tutta la
documentazione
comprovante la
nuova
iscrizione.
Stessa
procedura
anche nel caso
in cui, dopo
aver
conseguito un
titolo
accademico, si
iscriva ad
altro corso
universitario
presso
un'altra sede
universitaria. |