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RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche


I RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".


I RIFUGIATI

Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.


LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)

Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale.


ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche sono escluse dall'applicazione della Convenzione. Situazioni che possono essere affrontate con altre misure di protezione: per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell'Albania.