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| RICHIEDENTI
ASILO E
RIFUGIATI |
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Possono
chiedere asilo
nel nostro
Paese i
perseguitati
per motivi di
razza,
religione,
nazionalità,
appartenenza a
un gruppo
sociale e per
le proprie
opinioni
politiche |
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I RICHIEDENTI
ASILO
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Sono
persone che,
trovandosi
fuori dal
Paese in cui
hanno
residenza
abituale, non
possono o non
vogliono
tornarvi per
il timore di
essere
perseguitate
per motivi di
razza,
religione,
nazionalità,
appartenenza a
un determinato
gruppo sociale
o per le loro
opinioni
politiche.
Possono
richiedere
asilo nel
nostro Paese
presentando
una domanda di
riconoscimento
dello
"status
di
rifugiato". |
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I
RIFUGIATI
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Sono
coloro che
hanno ottenuto
il
riconoscimento
dello
"status
di
rifugiato"
in seguito
all'accoglimento
della loro
domanda. |
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LA
CONVENZIONE DI
GINEVRA
RELATIVA ALLO
STATUS DEI
RIFUGIATI
(1951)
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Adottata
a Ginevra il
28 luglio del
1951,
stabilisce le
condizioni per
essere
considerato un
rifugiato, le
forme di
protezione
legale, altri
tipi di
assistenza, i
diritti
sociali che il
rifugiato
dovrebbe
ricevere dagli
Stati aderenti
al documento e
gli obblighi
di
quest'ultimo
nei confronti
dei governi
ospitanti.
La
Convenzione,
resa esecutiva
in Italia con
la legge del
24 luglio 1954
n. 722,
definisce “rifugiato”
colui
"che
temendo a
ragione di
essere
perseguitato
per motivi di
razza,
religione,
nazionalità,
appartenenza a
un determinato
gruppo sociale
o per le sue
opinioni
politiche, si
trova fuori
del Paese di
cui è
cittadino e
non può o non
vuole, a causa
di questo
timore,
avvalersi
della
protezione di
questo Paese;
oppure che,
non avendo
cittadinanza e
trovandosi
fuori del
Paese in cui
aveva
residenza
abituale a
seguito di
tali
avvenimenti,
non può o non
vuole tornarvi
per il timore
di cui
sopra"
(Articolo 1
A).
A integrazione
della
Convenzione è
intervenuto il
Protocollo di
New York nel
1967 che ha
rimosso le
limitazioni
temporali e
geografiche
fissate nel
testo
originario
della
Convenzione.
L’ambito di
applicazione
della
Convenzione è
limitato ai
casi di
persecuzione
individuale. |
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ESCLUSIONI
DALL’APPLICAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
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Le
persone
costrette a
lasciare il
proprio Paese
a causa di
disastri
naturali, di
calamità, di
violenti
rivolgimenti
politici o di
crisi belliche
sono escluse
dall'applicazione
della
Convenzione.
Situazioni che
possono essere
affrontate con
altre misure
di protezione:
per esempio la
“protezione
temporanea”,
come è
accaduto
quando sono
stati accolti
nel nostro
Paese i
cittadini
della ex
Jugoslavia,
della Somalia
o
dell'Albania. |
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