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La
domanda viene
accolta quando
gli atti di
persecuzione
denunciati
costituiscono
una minaccia
alla vita o
alla libertà
della persona |
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Possono
richiedere
asilo coloro
che non
possono o non
vogliono
tornare nel
loro Paese
perché temono
persecuzioni.
Per richiedere
il
riconoscimento
dello
"status
di
rifugiato"
è necessario
presentare una
domanda
motivata e,
nei limiti del
possibile
documentata,
con
l'indicazione
delle
persecuzioni
subite e delle
possibili
ritorsioni in
caso di
rientro nel
proprio Paese. |
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Il termine “persecuzione”
non è
definito nella
convenzione di
Ginevra. Il
manuale dell’Unchr
del 1992
chiarisce che
“dall’art.
33 della
Convenzione di
Ginevra del
1951 si può
dedurre che
costituisce
persecuzione
ogni minaccia
alla vita o
alla libertà”.
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ATTI
DI
PERSECUZIONE
(AI SENSI DELL’ARTICOLO
1° DELLA
CONVENZIONE DI
GINEVRA
RELATIVA ALLO
STATUS DEI
RIFUGIATI)
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-
atti
sufficientemente
gravi, per
loro natura o
frequenza, da
rappresentare
una violazione
grave dei
diritti umani
fondamentali,
in particolare
dei diritti
per cui
qualsiasi
deroga è
esclusa a
norma dell’articolo
15, paragrafo
2, della
convenzione
europea di
salvaguardia
dei diritti
dell’uomo e
delle libertà
fondamentali
- quando la
somma di
diverse misure
- tra cui
violazioni dei
diritti umani
- ha un
impatto
sufficientemente
grave sulla
persona |
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ESEMPI
DI
COMPORTAMENTI
PERSECUTORI
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-
atti di
violenza
fisica o
psichica,
compresa la
violenza
sessuale
-
provvedimenti
legislativi,
amministrativi,
di polizia e\o
giudiziari,
discriminatori
per loro
stessa natura
o attuati in
modo
discriminatorio
- azioni
giudiziarie o
sanzioni
penali
sproporzionate
o
discriminatorie
- rifiuto di
accesso ai
mezzi di
ricorso
giuridici e
conseguente
sanzione
sproporzionata
e
discriminatoria
- azioni
giudiziarie o
sanzioni
penali come
conseguenza
del rifiuto di
prestare
servizio
militare in un
conflitto,
quando questo
comporterebbe
la commissione
di crimini o
reati
- atti
specificamente
diretti contro
un sesso o
contro l’infanzia |