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Se
la Commissione
centrale per il
riconoscimento
dello status di
rifugiato
accoglie la
domanda di
riconoscimento,
trasmette alla
Questura un
certificato per
il rilascio di un
permesso di
soggiorno per
asilo valido
due anni e uno
speciale
documento di
viaggio valido
per l'estero
tranne che per
il Paese di
appartenenza.
La
disciplina del
permesso di
soggiorno per
asilo è analoga
a quella degli
altri permessi
di soggiorno,
tuttavia, data
la specialità
della condizione
in cui si trova
il rifugiato, il
permesso di
soggiorno non può
essergli di
norma revocato e
deve essere
prorogato alla
scadenza, salvi
i casi di
cessazione dello
status e di
espulsione.
Il
rifugiato,
secondo quanto
stabilito dalla
Convenzione di
Ginevra, gode
dello stesso
trattamento
accordato ai
cittadini
italiani
in materia di:
- libertà
religiosa e
istruzione
religiosa;
- istruzione
elementare;
- accesso ai
tribunali e
assistenza
giuridica;
- protezione
della proprietà
industriale
(marchi,
invenzioni,
ecc.),
letteraria,
artistica e
scientifica;
- assistenza
sanitaria ed
economica;
- lavoro e
assicurazioni
sociali;
- fisco.
Il
rifugiato
regolarmente
residente gode
inoltre di un
trattamento non
meno favorevole
di quello
riservato agli
stranieri
regolarmente
residenti in
altre materie,
quali:
- acquisto di
beni mobili e
immobili;
- lavoro
autonomo;
- libere
professioni;
- istruzione di
grado diverso da
quello
elementare;
- libertà di
circolazione.
Il
rifugiato
gode anche di un
particolare
trattamento in
materia di
servizio
militare,
ricongiungimento
familiare e
acquisto della
cittadinanza
italiana per
naturalizzazione.
Il rifugiato
beneficia, in
determinate
circostanze, di
contributi in
denaro che
vengono concessi
nell'ambito del
Programma di
interventi di
sostegno
concordato
annualmente
dalla Direzione
Generale dei
Servizi Civili
con l'Alto
Commissariato
delle Nazioni
Unite per i
Rifugiati (www.unhcr.ch).
Programma
di interventi di
sostegno
Le tipologie di
intervento sono
le seguenti:
- interventi
assistenziali mirati
al sostentamento
di singoli o di
nuclei
familiari,
che nel periodo
iniziale del
riconoscimento
dello status,
manifestino
bisogni primari
non diversamente
sostenibili
nella fase di
inserimento;
-
interventi
per riconosciuta
fragilità
sociale
(malati,
portatori di
handicap,
anziani,
famiglie con
figli studenti a
carico, studenti
iscritti ad
Università o a
corsi
professionali) o
casi eccezionali
di documentata
gravità ed
urgenza;
-
interventi di
sostegno
all'integrazione
lavorativa
diretti a meglio
qualificare il
Programma sotto
il profilo
dell'autosufficienza
socio-economica
degli
interessati;
-
interventi di
prima assistenza
(90gg.) a
quei rifugiati
che,
successivamente
al
riconoscimento,
abbiano goduto
del contributo
di prima
assistenza,
ovvero abbiano
avuto titolo a
tale contributo
anche se poi non
effettivamente
percepito.
La
domanda di
contributo
viene presentata
dal rifugiato
alla prefettura
della provincia
di residenza sul
modulo
appositamente
predisposto, con
i seguenti
documenti:
- copia conforme
in carta libera
del permesso di
soggiorno in
corso di validità
(capofamiglia e
componenti del
nucleo
familiare);
- copia del
certificato di
riconoscimento
dello status di
rifugiato.
Il prefetto cura
l'istruttoria e
trasmette la
domanda con la
prescritta
documentazione
alla Direzione
Generale dei
Servizi Civili.
La decisione
sulla domanda è
adottata da una
commissione
mista formata da
funzionari della
Direzione
Generale e
dell'Alto
Commissariato
delle Nazioni
Unite per i
Rifugiati
(ACNUR) (www.unhcr.ch).
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