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che cosa succede in caso di accoglimento

Se la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato accoglie la domanda di riconoscimento, trasmette alla Questura un certificato per il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo valido due anni e uno speciale documento di viaggio valido per l'estero tranne che per il Paese di appartenenza.
La disciplina del permesso di soggiorno per asilo è analoga a quella degli altri permessi di soggiorno, tuttavia, data la specialità della condizione in cui si trova il rifugiato, il permesso di soggiorno non può essergli di norma revocato e deve essere prorogato alla scadenza, salvi i casi di cessazione dello status e di espulsione.

Il rifugiato, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra, gode dello stesso trattamento accordato ai cittadini italiani in materia di:
- libertà religiosa e istruzione religiosa;
- istruzione elementare;
- accesso ai tribunali e assistenza giuridica;
- protezione della proprietà industriale (marchi, invenzioni, ecc.), letteraria, artistica e scientifica;
- assistenza sanitaria ed economica;
- lavoro e assicurazioni sociali;
- fisco.

Il rifugiato regolarmente residente gode inoltre di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli stranieri regolarmente residenti in altre materie, quali:
- acquisto di beni mobili e immobili;
- lavoro autonomo;
- libere professioni;
- istruzione di grado diverso da quello elementare;
- libertà di circolazione.

Il rifugiato gode anche di un particolare trattamento in materia di servizio militare, ricongiungimento familiare e acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Il rifugiato beneficia, in determinate circostanze, di contributi in denaro che vengono concessi nell'ambito del Programma di interventi di sostegno concordato annualmente dalla Direzione Generale dei Servizi Civili con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (www.unhcr.ch).

Programma di interventi di sostegno
Le tipologie di intervento sono le seguenti:
- interventi assistenziali mirati al sostentamento di singoli o di nuclei familiari, che nel periodo iniziale del riconoscimento dello status, manifestino bisogni primari non diversamente sostenibili nella fase di inserimento;
- interventi per riconosciuta fragilità sociale (malati, portatori di handicap, anziani, famiglie con figli studenti a carico, studenti iscritti ad Università o a corsi professionali) o casi eccezionali di documentata gravità ed urgenza;
- interventi di sostegno all'integrazione lavorativa diretti a meglio qualificare il Programma sotto il profilo dell'autosufficienza socio-economica degli interessati;
- interventi di prima assistenza (90gg.) a quei rifugiati che, successivamente al riconoscimento, abbiano goduto del contributo di prima assistenza, ovvero abbiano avuto titolo a tale contributo anche se poi non effettivamente percepito.

La domanda di contributo viene presentata dal rifugiato alla prefettura della provincia di residenza sul modulo appositamente predisposto, con i seguenti documenti:
- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità (capofamiglia e componenti del nucleo familiare);
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.
Il prefetto cura l'istruttoria e trasmette la domanda con la prescritta documentazione alla Direzione Generale dei Servizi Civili.
La decisione sulla domanda è adottata da una commissione mista formata da funzionari della Direzione Generale e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) (www.unhcr.ch).