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| COME
FARE PER
RICHIEDERE LO
STATUS DI
RIFUGIATO |
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Puoi
richiedere lo
status di
rifugiato se:
- Nel tuo Paese
sei stato
oggetto di
persecuzioni
dirette e
personali per
motivi di razza,
religione,
nazionalità,
appartenenza a
determinati
gruppi sociali o
per le tue
opinioni
politiche o se
hai fondato e
provato motivo
di ritenere che
potresti essere
perseguitato in
caso di ritorno
in patria (in
base alla
Convenzione di
Ginevra) . |
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NON PUOI
CHIEDERE LO
STATUS DI
RIFUGIATO IN
ITALIA SE:
- sei già stato
riconosciuto
rifugiato in un
altro Stato;
- provieni da
uno Stato,
diverso da
quello di
appartenenza,
che abbia
aderito alla
Convenzione di
Ginevra e nel
quale, avendo
soggiornato per
un significativo
periodo di
tempo, non hai
richiesto il
riconoscimento
dello status di
rifugiato;
- hai subìto in
Italia condanne
per delitti
contro la
personalità o
la sicurezza
dello Stato,
contro
l’incolumità
pubblica, ovvero
reati di
riduzione in
schiavitù,
furto, rapina,
devastazione e
saccheggio, o
comunque
connessi alla
vendita e al
traffico
illegale di armi
o di sostanze
stupefacenti, o,
infine, di
associazione
mafiosa o di
appartenenza a
organizzazioni
terroristiche;
- hai commesso
reati di crimini
di Guerra ovvero
contro la Pace o
contro
l’Umanità.
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DOVE RICHIEDERE
- All'Ufficio di
Polizia di
Frontiera, al
momento
dell'ingresso in
Italia o
- all’Ufficio
immigrazione
della Questura
competente per
territorio
laddove sul
posto non sia
presente un
Ufficio di
Polizia di
Frontiera.
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COME SI RICHIEDE
- Puoi
presentare la
richiesta
all’Ufficio di
Polizia, che ti
fornirà dei
moduli già
predisposti ove
dovrai:
a) spiegare le
motivazioni per
le quali chiedi
lo status di
rifugiato;
b) fornire ogni
altra
informazione o
documentazione
in tuo possesso,
a sostegno dei
motivi della
richiesta.
- Dovrai altresì
allegare copia
di valido
documento di
identificazione
personale
(passaporto,
carta
d’identità,
ecc.) se
posseduto,
ovvero fornire
le tue generalità
all’autorità
di polizia,
indicando
l’eventuale
domicilio ove
far pervenire le
comunicazioni di
interesse.
- La Questura ti
rilascerà copia
sia della
richiesta che
della
documentazione
prodotta e
provvederà a
foto-segnalarti.
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CHI DECIDE SULLA
TUA DOMANDA
La domanda,
corredata della
documentazione
necessaria, verrà
tempestivamente
inoltrata dalla
Questura alla
competente
Commissione
Territoriale per
il
Riconoscimento
dello Status di
Rifugiato che
deciderà se
riconoscerti lo
status. In
Italia ve ne
sono 7 (Gorizia,
Milano, Roma,
Foggia,
Siracusa,
Crotone e
Trapani). La
data della
convocazione
presso la
Commissione ti
sarà comunicata
dalla Questura
al domicilio che
avrai indicato
al momento della
presentazione
della domanda.
E’ importante
che tu comunichi
alla Questura
ogni variazione
di indirizzo per
ricevere tutte
le comunicazioni
di tuo
interesse.
Ricordati che
l’audizione è
per te molto
importante per
spiegare bene la
tua situazione e
prospettare bene
i tuoi timori di
persecuzione;
perciò, se non
ti presenti alla
convocazione, la
Commissione potrà
decidere
limitandosi
all’esame
della
documentazione
disponibile
senza
ascoltarti.
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QUALI DECISIONI
LA COMMISSIONE
PUÒ ADOTTARE
La Commissione
Territoriale,
entro 3 giorni
successivi alla
data
dell’audizione,
adotta una delle
seguente
decisioni:
- riconosce lo
status di
rifugiato;
- rigetta la
domanda, ma, pur
non ravvisando i
requisiti
richiesti per lo
status di
rifugiato, può
valutare
autonomamente la
pericolosità di
un tuo rimpatrio
e chiedere al
Questore di
rilasciarti un
permesso di
soggiorno per
motivi di
protezione
umanitaria.
Questo tipo di
permesso di
soggiorno ha la
durata di un
anno,
rinnovabile, e
ti consentirà
di lavorare;
- rigetta la
domanda: in tal
caso il Questore
ti inviterà a
lasciare il
territorio
nazionale.
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SE NON CONOSCI
L’ITALIANO
Se non conosci
la lingua
italiana potrai
richiedere
l’assistenza
di un interprete
o anche di un
mediatore
culturale per
compilare e
redigere, ove
possibile, nella
tua lingua,
ovvero in una
delle lingue più
conosciute
(INGLESE,
FRANCESE,
SPAGNOLO,
ARABO), il
modello
informativo e le
dichiarazioni
inerenti le
motivazioni
della richiesta.
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CHE SUCCEDE DOPO
LA PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA
- In caso di
verifica da
parte
dell’Autorità
di Polizia della
regolarità
della
documentazione
presentata,
viene
rilasciato, dal
Questore della
provincia in cui
è stata
presentata la
domanda, un
permesso di
soggiorno della
validità di tre
mesi,
rinnovabile sino
alla decisione
della
Commissione
Territoriale
competente.
- Se sei giunto
in Italia senza
alcun documento
che attesti la
tua nazionalità
e le tue
generalità, o
se la tua
richiesta di
riconoscimento
si basa su
elementi che
necessitano di
verifica, sarai
ospitato, per un
periodo massimo
di 20 giorni, in
un Centro di
identificazione.
Se entro tale
termine la tua
richiesta non
sarà stata
ancora decisa
dalla
Commissione
Territoriale,
potrai lasciare
il Centro che ti
ospita e ti verrà
rilasciato un
permesso di
soggiorno valido
per 3 mesi,
rinnovabile fino
alla definizione
del
procedimento.
- Se non hai le
risorse per
mantenerti da
solo, puoi
chiedere alla
Prefettura
competente,
tramite
l’Ufficio di
Polizia ove hai
presentato la
domanda, di
essere ospitato
presso apposite
strutture
comunali di
accoglienza, che
ti daranno
ospitalità per
tutto il periodo
di esame della
tua domanda di
asilo.
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RICORDATI CHE
NEL CENTRO DI
IDENTIFICAZIONE
- Ti saranno
garantite le
cure
ambulatoriali e
ospedaliere
urgenti;
- potrai
ricevere senza
particolari
condizioni
visite di
familiari, del
tuo avvocato,
dell’ACNUR e
di organismi o
enti di tutela
dei rifugiati
riconosciuti dal
Ministero
dell’Interno;
- non esiste
obbligo di
soggiorno, a
parte le ore
notturne, nel
rispetto
comunque dei
criteri
individuati
dall’apposito
regolamento
dell’ente
gestore del
Centro. Inoltre,
per particolari
motivi
(famiglia,
salute), potrai
anche richiedere
di assentarti
per periodi
prolungati,
oltre gli orari
stabiliti nel
regolamento,
previa
autorizzazione
del funzionario
preposto al
Centro;
-
l’allontanamento
prolungato, non
autorizzato e
comunque non
sufficientemente
motivato, dal
Centro, equivale
a una rinuncia
da parte tua
alla domanda di
riconoscimento
dello status di
rifugiato.
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CHE RIMEDI HAI
PER OPPORTI ALLA
DECISIONE
NEGATIVA
- Se sei
ospitato presso
un Centro di
identificazione,
puoi presentare,
entro 5 giorni
dalla decisione
negativa, una
richiesta di
riesame della
tua istanza al
Presidente della
Commissione
Territoriale,
fondata su
elementi
sopravvenuti
rispetto alla
decisione della
Commissione o su
fatti
preesistenti non
emersi nel corso
della prima
audizione. La
tua istanza di
riesame sarà
decisa entro 15
giorni.
- In ogni caso
puoi presentare,
entro 15 giorni
dalla notifica
della decisione
della
Commissione, un
ricorso al
Tribunale
ordinario
competente per
territorio (se
non sei in
Italia potrai
farlo tramite
rappresentanza
diplomatica).
- In entrambi i
casi potrai
richiedere al
Prefetto della
provincia dove
sei domiciliato
di autorizzarti
a permanere sul
territorio
nazionale fino
alla data di
decisione del
ricorso. La
decisione del
Prefetto ti sarà
comunicata entro
5 giorni
dall’istanza
e, in caso di
accoglimento, ti
comunicherà
anche le modalità
di permanenza in
Italia.
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CHE COSA SUCCEDE
IN CASO DI
RICONOSCIMENTO
- La Commissione
ti riconoscerà
lo status di
rifugiato e ti
rilascerà un
tesserino
attestante
l’avvenuto
riconoscimento
dello status.
- Insieme al
tesserino, la
Questura
competente ti
consegnerà
anche un
documento
personale che ti
consentirà, ove
tu voglia,
eventuali
spostamenti
all’estero e
di fare rientro
in Italia (con
validità
temporale pari a
quella del
permesso di
soggiorno).
- Per ottenere
documenti di
identità dovrai
rivolgerti al
Comune dove hai
fissato la tua
residenza.
- Ti sarà
riconosciuto un
permesso di
soggiorno di
durata biennale.
- Avrai tutti i
diritti e sarai
soggetto agli
stessi doveri
dei cittadini
italiani, con
esclusione di
quelli che
presuppongono la
cittadinanza
italiana
(esempio, il
diritto di voto,
la
partecipazione a
concorsi per
l’accesso ai
pubblici
impieghi, ecc.).
- Qualora per
esercitare in
Italia un
diritto tu debba
procurarti
determinati
documenti o
certificati dal
tuo Paese di
origine, le
autorità
italiane si
adopereranno
affinché ti
siano forniti,
ovvero
provvederanno a
sostituirli con
propri atti che
sostituiranno a
tutti gli
effetti quelli
del tuo Paese.
- Per nessun
motivo potrai
fare rientro al
tuo Paese di
appartenenza.
Questa
circostanza,
infatti,
potrebbe
determinare la
cessazione del
tuo
riconoscimento,
in quanto
manifestazione
di volontà di
tornare ad
avvalerti della
protezione del
tuo Paese
d’origine.
Analogamente,
verrà
interpretata
come volontà di
avvalerti della
protezione del
tuo Stato una
eventuale
richiesta di
passaporto
presso le
rappresentanze
diplomatiche in
Italia del tuo
Paese.
- Il documento
personale che ti
consegnerà la
Questura ti
consentirà di
recarti
all’estero per
un periodo di
tempo non
superiore a tre
mesi, senza
necessità di
visto. Qualora,
invece, tu abbia
necessità di
stabilirti
all’estero per
periodi più
lunghi, ad
esempio per
motivi di
lavoro, dovrai
chiedere il
visto alla
rappresentanza
diplomatica del
Paese dove vuoi
recarti, e poi
avviare, presso
il nuovo Stato
che ti ospiterà,
la procedura per
il
“trasferimento
di responsabilità”.
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