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Il
richiedente
asilo può
presentare la
domanda di
riconoscimento:
- all'ufficio di
polizia di
frontiera, al
momento
dell'arrivo al
confine.
La polizia di
frontiera, prima
di ammettere lo
straniero sul
territorio
italiano,
verifica che non
sussistano
ostacoli
all'ingresso;
- se tali
ostacoli
sussistono, gli
nega l'ingresso
e lo respinge
alla frontiera;
non può
comunque
respingerlo
verso uno Stato
dove rischi di
subire una
persecuzione.
- se, invece,
non sussistono
motivi contrari
all'ingresso, lo
straniero viene
invitato ad
eleggere
domicilio nel
territorio dello
Stato italiano e
a presentarsi
presso la
questura
competente per
territorio per
l'avvio delle
pratiche
necessarie ad
ottenere il
riconoscimento;
- alla questura,
entro otto
giorni
dall'ingresso
nel territorio
italiano, nel
caso in cui lo
straniero si
trovi già in
Italia.
Tuttavia, per
giustificati
motivi, lo
straniero può
presentare
richiesta anche
oltre tale
termine.
Cause
ostative
Ai sensi
dell'art.1 della
legge n.39 del
1990, viene
attuato il
respingimento
alla frontiera
di colui che
intende chiedere
lo status di
rifugiato nei
seguenti casi:
- se
l'interessato è
già stato
riconosciuto
come rifugiato
in un altro
Stato;
- se, dopo aver
lasciato il
proprio Paese e
prima di entrare
in Italia, ha
soggiornato in
un Paese
aderente alla
Convenzione di
Ginevra sullo
status dei
rifugiati;
- se ha commesso
crimini di
guerra o contro
l'umanità;
- se è stato
condannato in
Italia per uno
dei delitti per
i quali è
previsto
l'arresto in
flagranza, o
risulta
pericoloso per
la sicurezza
dello Stato, o
risulta
appartenere ad
associazioni di
tipo mafioso o
dedite al
traffico di
stupefacenti o
ad
organizzazioni
terroristiche.
La questura
redige:
- il formulario
uniforme per la
determinazione
dello Stato
competente pre
l'esame della
domanda di
asilo, che viene
trasmesso
all'Unità
Dublino della
Direzione
Generale dei
Servizi
Civili-Servizio
Interventi di
Assistenza
Sociale.
Quest'ultima
provvede ad
accertare se
l'Italia è lo
Stato competente
in base alla
Convenzione di
Dublino sulla
determinazione
dello Stato
competente per
l'esame di una
domanda di asilo
presentata in
uno degli Stati
membri delle
Comunità
europee
(15.6.1990);
- il verbale
delle
dichiarazioni
rese
dall'interessato
contenente una
serie di domande
predefinite: i
dati anagrafici
dello straniero,
la data e le
modalità di
partenza dal
Paese di
origine, gli
eventuali
periodi di
soggiorno o di
transito in
altri Paesi, la
data e la
frontiera di
ingresso in
Italia, gli
eventuali
precedenti
penali, le
disponibilità
finanziarie per
il mantenimento
in Italia,
l'eventuale
appartenenza ad
organizzazioni
(politiche,
religiose,
sociali, ecc.),
l'indirizzo
presso il quale
l'interessato
intende ricevere
eventuali
comunicazioni e
i motivi che
hanno spinto il
richiedente a
lasciare il
Paese di origine
e/o per i quali
non intende
farvi ritorno.
Lo straniero è
anche invitato a
dichiarare nel
verbale se
desidera
sostenere
un'audizione
individuale da
parte della
Commissione
centrale per il
riconoscimento
dello status di
rifugiato per
esporre, se
necessario con
l'assistenza di
un interprete, i
motivi della
domanda di
riconoscimento.
Il verbale delle
dichiarazioni e
la domanda di
riconoscimento
vengono
trasmessi,
invece, alla
Commissione
centrale per il
riconoscimento
dello status di
rifugiato.
Al richiedente
asilo viene
rilasciato un
permesso di
soggiorno
temporaneo,
recante la
dicitura
"Convenzione
di Dublino
15.6.1990",
che lo autorizza
alla permanenza
sul territorio
nazionale per un
mese e può
essere prorogato
fino a quando
non verrà
accertata la
competenza
dell'Italia
all'esame della
domanda di
riconoscimento.
Al momento della
presentazione
della domanda,
lo straniero è
obbligato a
consegnare il
proprio
passaporto, se
ne è in
possesso.
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