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CHI E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA

Il richiedente asilo può presentare la domanda di riconoscimento:

- all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'arrivo al confine.

La polizia di frontiera, prima di ammettere lo straniero sul territorio italiano, verifica che non sussistano ostacoli all'ingresso;

- se tali ostacoli sussistono, gli nega l'ingresso e lo respinge alla frontiera; non può comunque respingerlo verso uno Stato dove rischi di subire una persecuzione.
- se, invece, non sussistono motivi contrari all'ingresso, lo straniero viene invitato ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato italiano e a presentarsi presso la questura competente per territorio per l'avvio delle pratiche necessarie ad ottenere il riconoscimento;

- alla questura, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio italiano, nel caso in cui lo straniero si trovi già in Italia. Tuttavia, per giustificati motivi, lo straniero può presentare richiesta anche oltre tale termine.

Cause ostative

Ai sensi dell'art.1 della legge n.39 del 1990, viene attuato il respingimento alla frontiera di colui che intende chiedere lo status di rifugiato nei seguenti casi:

- se l'interessato è già stato riconosciuto come rifugiato in un altro Stato;

- se, dopo aver lasciato il proprio Paese e prima di entrare in Italia, ha soggiornato in un Paese aderente alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati;

- se ha commesso crimini di guerra o contro l'umanità;

- se è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato, o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

La questura redige:

- il formulario uniforme per la determinazione dello Stato competente pre l'esame della domanda di asilo, che viene trasmesso all'Unità Dublino della Direzione Generale dei Servizi Civili-Servizio Interventi di Assistenza Sociale. Quest'ultima provvede ad accertare se l'Italia è lo Stato competente in base alla Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (15.6.1990);

- il verbale delle dichiarazioni rese dall'interessato contenente una serie di domande predefinite: i dati anagrafici dello straniero, la data e le modalità di partenza dal Paese di origine, gli eventuali periodi di soggiorno o di transito in altri Paesi, la data e la frontiera di ingresso in Italia, gli eventuali precedenti penali, le disponibilità finanziarie per il mantenimento in Italia, l'eventuale appartenenza ad organizzazioni (politiche, religiose, sociali, ecc.), l'indirizzo presso il quale l'interessato intende ricevere eventuali comunicazioni e i motivi che hanno spinto il richiedente a lasciare il Paese di origine e/o per i quali non intende farvi ritorno.

Lo straniero è anche invitato a dichiarare nel verbale se desidera sostenere un'audizione individuale da parte della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato per esporre, se necessario con l'assistenza di un interprete, i motivi della domanda di riconoscimento. Il verbale delle dichiarazioni e la domanda di riconoscimento vengono trasmessi, invece, alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, recante la dicitura "Convenzione di Dublino 15.6.1990", che lo autorizza alla permanenza sul territorio nazionale per un mese e può essere prorogato fino a quando non verrà accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di riconoscimento.

Al momento della presentazione della domanda, lo straniero è obbligato a consegnare il proprio
passaporto, se ne è in possesso.