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Il
provvedimento di
rigetto della
domanda di
riconoscimento
viene
notificato allo
straniero
tramite la
questura. Lo
straniero viene
invitato a
lasciare il
territorio dello
Stato entro 15
gg dalla
notifica; se non
ottempera viene
accompagnato
alla frontiera.
In caso di
impossibilità
del rinvio al
Paese di
origine, dove lo
straniero può
essere colpito
da
discriminazioni
che mettano in
pericolo la sua
vita o la sua
libertà
personale, la
questura può su
richiesta
inviarlo in un
Paese terzo.
Lo straniero può
comunque
ottenere, se vi
siano i
presupposti, un
permesso di
soggiorno ad
altro titolo (ad
esempio, per
ricongiungimento
familiare,
lavoro, attesa
di emigrazione).
Contro il
provvedimento di
rigetto è
ammesso il
ricorso al
giudice
ordinario
(tribunale
civile) entro 60
giorni dalla
data di
notifica.
La
cessazione dello
status di
rifugiato
Lo straniero al
quale sia stato
riconosciuto lo
status di
rifugiato può
perdere tale
status:
- quando chiede
la restituzione
del passaporto
nazionale, sia
che dichiari
contestualmente
di rinunciare
allo status, sia
che non lo
dichiari;
- quando si
verifichino
determinate
circostanze, e
più in
particolare:
1
- il rifugiato
usufruisce
nuovamente e
volontariamente
della protezione
del Paese di cui
ha la
cittadinanza,
oppure
2 - avendo
perduto la sua
cittadinanza, la
riacquista
volontariamente,
oppure
3 - acquista una
nuova
cittadinanza e
gode della
protezione del
Paese che
gliel'ha
concessa, oppure
4 - ritorna
volontariamente
nel Paese di
origine che
aveva lasciato a
causa delle
persecuzioni
subite o del
timore di
poterne subire,
oppure
5 - nel Paese di
origine vengono
meno i motivi
sulla base dei
quali era stato
riconosciuto
come rifugiato
(ad esempio, in
seguito ad un
cambiamento di
regime).
Nei casi da 1) a
5) la cessazione
dello status non
è automatica
bensì consegue
ad una specifica
pronuncia della
Commissione per
il
riconoscimento
dello status di
rifugiato.
Lo status di
rifugiato può
cessare anche in
seguito a revoca
disposta dalla
Commissione nel
caso in cui
accerti che lo
straniero ha
reso a suo tempo
dichiarazioni
false sulla
propria identità
e situazione
personale.
L'espulsione
del rifugiato
Il rifugiato
regolarmente
residente in
Italia può
essere espulso solo
per motivi di
ordine pubblico
o sicurezza
nazionale,
con decreto del
Ministro
dell'Interno
(art.11, comma
1, legge
n.40/98). Contro
tale decreto lo
straniero può
presentare
ricorso al
T.A.R. del Lazio
(art. 11, comma
11, legge n.
40/98).
Il
rifugiato non può
comunque essere
espulso verso un
Paese dove possa
essere oggetto
di persecuzione
o possa
rischiare di
essere rinviato
verso un altro
Stato nel quale
non sia protetto
dalla
persecuzione
(art. 17, comma
1, legge n.
40/98). |