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che cosa succede in caso di rigetto

Il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento viene notificato allo straniero tramite la questura. Lo straniero viene invitato a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg dalla notifica; se non ottempera viene accompagnato alla frontiera.
In caso di impossibilità del rinvio al Paese di origine, dove lo straniero può essere colpito da discriminazioni che mettano in pericolo la sua vita o la sua libertà personale, la questura può su richiesta inviarlo in un Paese terzo.
Lo straniero può comunque ottenere, se vi siano i presupposti, un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad esempio, per ricongiungimento familiare, lavoro, attesa di emigrazione).
Contro il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso al giudice ordinario (tribunale civile) entro 60 giorni dalla data di notifica.

La cessazione dello status di rifugiato
Lo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato può perdere tale status:
- quando chiede la restituzione del passaporto nazionale, sia che dichiari contestualmente di rinunciare allo status, sia che non lo dichiari;
- quando si verifichino determinate circostanze, e più in particolare:

1 - il rifugiato usufruisce nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, oppure
2 - avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquista volontariamente, oppure
3 - acquista una nuova cittadinanza e gode della protezione del Paese che gliel'ha concessa, oppure
4 - ritorna volontariamente nel Paese di origine che aveva lasciato a causa delle persecuzioni subite o del timore di poterne subire, oppure
5 - nel Paese di origine vengono meno i motivi sulla base dei quali era stato riconosciuto come rifugiato (ad esempio, in seguito ad un cambiamento di regime).

Nei casi da 1) a 5) la cessazione dello status non è automatica bensì consegue ad una specifica pronuncia della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Lo status di rifugiato può cessare anche in seguito a revoca disposta dalla Commissione nel caso in cui accerti che lo straniero ha reso a suo tempo dichiarazioni false sulla propria identità e situazione personale.

L'espulsione del rifugiato
Il rifugiato regolarmente residente in Italia può essere espulso solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, con decreto del Ministro dell'Interno (art.11, comma 1, legge n.40/98). Contro tale decreto lo straniero può presentare ricorso al T.A.R. del Lazio (art. 11, comma 11, legge n. 40/98).

Il rifugiato non può comunque essere espulso verso un Paese dove possa essere oggetto di persecuzione o possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 17, comma 1, legge n. 40/98).