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che tipo di assistenza si ha diritto prima dell'accoglimento della domanda

Il permesso di soggiorno temporaneo (Convenzione di Dublino 15.6.1990) e il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo danno diritto ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia ad ottenere l'assistenza economica degli enti locali e il contributo di prima assistenza a carico della Direzione Generale dei Servizi Civili.

Contributo di prima assistenza

Il contributo di prima assistenza consiste nella somma di £.34.000 al giorno, per un periodo massimo di 45 giorni. La richiesta, presentata ad un ufficio di polizia del comune in cui il richiedente ha eletto domicilio, viene trasmessa alla prefettura della medesima provincia insieme all'attestazione concernente l'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (effettiva presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e stato di indigenza).

In caso di diniego del contributo da parte della prefettura, il richiedente asilo può proporre ricorso contro il provvedimento del prefetto al Tribunale Amministrarivo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.