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Il
permesso di
soggiorno
temporaneo
(Convenzione di
Dublino
15.6.1990) e il
permesso di
soggiorno
provvisorio per
richiesta di
asilo danno
diritto ai
richiedenti
asilo privi di
mezzi di
sussistenza o di
ospitalità in
Italia ad
ottenere
l'assistenza
economica degli
enti locali e il
contributo di
prima assistenza
a carico della
Direzione
Generale dei
Servizi Civili.
Contributo
di prima
assistenza
Il contributo di
prima assistenza
consiste nella
somma di £.34.000
al giorno, per
un periodo
massimo di 45
giorni. La
richiesta,
presentata ad un
ufficio di
polizia del
comune in cui il
richiedente ha
eletto
domicilio, viene
trasmessa alla
prefettura della
medesima
provincia
insieme
all'attestazione
concernente
l'accertamento
dei requisiti
soggettivi del
richiedente
(effettiva
presentazione
della domanda di
riconoscimento
dello status di
rifugiato e
stato di
indigenza).
In caso di
diniego del
contributo da
parte della
prefettura, il
richiedente
asilo può
proporre ricorso
contro il
provvedimento
del prefetto al
Tribunale
Amministrarivo
Regionale entro
60 giorni o, in
alternativa, al
Presidente della
Repubblica entro
120 giorni. |