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Le
donne vittime
di violenza
subiscono una
forma di
persecuzione
che può
ricadere
all'interno
della
categoria di
"rifugiato" |
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La
persecuzione
relativa al
genere è una
forma distinta
di
persecuzione
che può
rientrare all’interno
della
definizione di
rifugiato
fornita dalla
Convenzione di
Ginevra per il
riconoscimento
dello
"status
di
rifugiato"
del 1951.
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L’ASSEMBLEA
GENERALE DELLE
NAZIONI UNITE
HA DEFINITO LA
VIOLENZA
CONTRO LE
DONNE
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“una
forma di
persecuzione
legata al
genere
femminile e
che si
manifesta
attraverso
azioni
violente di
tipo fisico,
psicologico o
sessuale o in
qualunque modo
dirette a
provocare
sofferenza
nella donna,
includendo tra
tali azioni
anche le
minacce, la
coercizione e
la privazione
della
libertà, sia
nella sfera
privata sia in
quella
pubblica”. |
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Nel
1996 la
normativa
sulle garanzie
supplementari
del Consiglio
dell’Unione
europea ha
stabilito che
gli Stati
membri devono
prevedere,
nelle
procedure di
richiesta di
asilo da parte
delle donne,
la presenza di
funzionari
qualificati e
interpreti di
sesso
femminile,
soprattutto
nei casi in
cui, per gli
eventi vissuti
o l’origine
culturale, le
richiedenti
incontrino
difficoltà a
esporre
esaurientemente
le loro
motivazioni. |
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SONO
INDIVIDUABILI
VARI TIPI DI
VIOLENZA
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-
violenza
domestica
- mutilazioni
genitali
femminili
- aborto
selettivo e
infanticidio
- violenze
matrimoniali e
spose bambine
- violenza
sessuale
- tratta e
prostituzione
- violenza
contro le
donne nei
conflitti
armati
- violenza
contro le
donne
rifugiate |