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LE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO "STATUS DI RIFUGIATO"

Le Commissioni esaminano le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato" presentate nelle circoscrizioni territoriali.
In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell’istanza e l’effettiva decisione passava troppo tempo.

Con la Legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo Regolamento di attuazione (Dpr n. 303/2004) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.

La nuova legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni. 


Le sette Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato


G
ORIZIA: competenza sulle somande presentate nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;


MILANO: 
competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;


ROMA: 
competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;


FOGGIA: 
competenza sulle domande presentate nella Regione Puglia;


SIRACUSA: 
competenza sulle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;


CROTONE: 
competenza sulle domande presentate nelle Regioni Calabria e Basilicata;


TRAPANI: 
competenza sulle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.