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Coloro
i quali
abbiano
ottenuto il
riconoscimento
dello status
di
“rifugiato
politico”,
con decisione
della
“Commissione
Centrale per
il
Riconoscimento
dello Status
di Rifugiato
Politico”
possono
ottenere le
seguenti
tipologie di
contributo di
prima
assistenza:
sostentamento;
salute e cure
mediche;
sostegno allo
studio;
integrazione
all’attività
lavorativa.
Il titolo di
contributo
cessa il
giorno in cui
viene
comunicata al
richiedente la
deliberazione
sulla sua
domanda di
riconoscimento
dello status
di rifugiato
politico.
CHI
PUÒ FARE LA
RICHIESTA
I soli
richiedenti il
riconoscimento
lo status di
rifugiato che
hanno diritto
all’accoglienza
e per i quali
non è stato
individuato un
posto in
accoglienza
nei centri
finanziati dal
Fondo
Nazionale per
le Politiche e
i Servizi
dell’Asilo
ovvero nei
centri
governativi
possono
ottenere il
contributo di
prima
assistenza.
Il richiedente
quindi deve
trovarsi in
uno stato di
indigenza
accertato
dall’Ufficio
di Polizia.
COSA
FARE
Domanda di
contributo in
carta
semplice, con
allegata copia
del permesso
di soggiorno,
deve essere
presentata
all’ Ufficio
Stranieri
della Questura
che la
trasmette alla
Prefettura -
U.T.G.
competente a
decidere
sull’istanza.
I beneficiari
del contributo
Il contributo
è erogato al
richiedente e
ad ogni
componente il
nucleo
familiare per
un massimo di
35 giorni, per
una quota
giornaliera
pari a €
27,89 a
persona, in
due ratei
anticipati:
- il primo di
20 giorni per
un importo
pari ad €
557,80 a
persona;
- il secondo
per i
rimanenti 15
giorni per un
importo pari
ad € 418,35:
Il secondo
rateo è
erogato nel
caso in cui
non si è resa
disponibile
l’accoglienza,
ai sensi del
D.L. n.
140/2005, fra
la prima e la
seconda
erogazione. In
caso
contrario,
viene sospesa
l’erogazione
del contributo
senza
comportare il
rimborso di
quello già
percepito.
Il secondo
rateo non
viene pagato
nel caso in
cui , durante
i primi venti
giorni,
intervenga la
decisione
della
competente
Commissione
territoriale
per il
riconoscimento
dello status
di rifugiato
politico.
Come
riscuotere il
contributo
Il richiedente
deve
presentarsi in
Tesoreria
Provinciale
(Banca
d’Italia)
munito di
valido
documento di
identificazione.
Avverso il
provvedimento
di diniego del
contributo di
prima
assistenza,
l’interessato
può
presentare
ricorso, in
carta libera,
entro 30
giorni, al
Ministero
dell’Interno.
RIFERIMENTI
NORMATIVI:
Decreto
legislativo 28
novembre 2005,
n. 140
Decreto
Ministero
Interno n. 284
del 24.6.98
Decreto
Ministero
Interno n. 237
del 24.7.90
Decreto Legge
n. 416 del
30.12.89,
convertito con
modificazioni
dalla Legge n.
39 del 28.2.90
Legge n. 722
del 24.7.54 di
ratifica della
Convezione di
Ginevra del
28.7.51
DPR maggio
1990, n. 136
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