|
Pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale il Decreto
legislativo 28
gennaio 2008, n.
25,
attuazione della
direttiva
2005/85/CE sulle
norme minime per
le procedure
applicate negli
Stati membri per
il riconoscimento
e la revoca dello
status di
rifugiato.
Il provvedimento
disciplina le
procedure per
l'esame delle
domande di
protezione
internazionale
presentate nel
territorio
nazionale da
cittadini di Paesi
non appartenenti
alla Unione
europea o da
apolidi,e le
procedure per la
revoca e la
cessazione degli
status
riconosciuti.
Nel corso della
procedura, i
richiedenti sono
autorizzati a
rimanere nel
territorio dello
Stato fino alla
decisione della
Commissione
territoriale in
ordine alla
domanda.
L'autorizzazione a
permanere in
Italia non si
applica ai
richiedenti che
debbano essere
estradati verso un
altro Stato, in
virtù degli
obblighi previsti
da un mandato di
arresto europeo;
consegnati ad una
Corte o ad un
Tribunale penale
internazionale;
avviati verso un
altro Stato
dell'Unione
competente per
l'esame
dell'istanza di
protezione
internazionale.
Ciascuna domanda
è esaminata alla
luce di
informazioni
precise e
aggiornate circa
la situazione
generale esistente
nel Paese di
origine dei
richiedenti asilo
e, ove occorra,
dei Paesi in cui
questi sono
transitati,
elaborate dalla
Commissione
nazionale sulla
base dei dati
forniti
dall'ACNUR, dal
Ministero degli
affari esteri, o
comunque acquisite
dalla Commissione
stessa.
I richiedenti
vengono informati
sulla procedura da
seguire, sui
diritti e doveri
durante il
procedimento e dei
tempi e mezzi a
disposizione per
corredare la
domanda degli
elementi utili
all'esame. Spetta
infatti alla
Commissione
nazionale redigere
un opuscolo
informativo, che
sarà consegnato
ai richiedenti
all'atto della
domanda, che
illustra:
- le fasi della
procedura per il
riconoscimento
della protezione
internazionale;
- i principali
diritti e doveri
del richiedente
durante la sua
permanenza in
Italia;
- le prestazioni
sanitarie e di
accoglienza e le
modalità per
riceverle;
- l'indirizzo ed
il recapito
telefonico
dell'ACNUR e delle
principali
organizzazioni di
tutela dei
richiedenti
protezione
internazionale.
Al richiedente è
garantita, in ogni
fase della
procedura, la
possibilità di
contattare l'ACNUR
o altra
organizzazione di
sua fiducia
competente in
materia di asilo.
Il richiedente è
tempestivamente
informato della
decisione.
Le Commissioni
territoriali per
il riconoscimento
dello status di
rifugiato, fissate
nel numero massimo
di dieci, assumono
la denominazione
di «Commissioni
territoriali per
il riconoscimento
della protezione
internazionale» e
si avvalgono del
supporto
organizzativo e
logistico del
Dipartimento per
le libertà civili
e l'immigrazione
del Ministero
dell'interno.
Alla Commissione
nazionale per il
diritto di asilo
spettano le
competenze in
materia di revoca
e cessazione degli
status di
protezione
internazionale
riconosciuti,
oltre che compiti
di indirizzo e
coordinamento
delle Commissioni
territoriali, di
formazione e
aggiornamento dei
componenti delle
medesime
Commissioni, di
costituzione e
aggiornamento di
una banca dati
informatica
contenente le
informazioni utili
al monitoraggio
delle richieste di
asilo, di
costituzione e
aggiornamento di
un centro di
documentazione
sulla situazione
socio-politico-economica
dei Paesi di
origine dei
richiedenti, di
monitoraggio dei
flussi di
richiedenti asilo,
anche per essere
in grado di
proporre
l'istituzione di
nuove Commissioni
territoriali. La
Commissione
mantiene rapporti
di collaborazione
con il Ministero
degli affari
esteri ed i
collegamenti di
carattere
internazionale
relativi
all'attività
svolta.
Fonte: Ministero
degli Interni
|