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Art.
10.
L'ordinamento
giuridico
italiano si
conforma alle
norme del
diritto
internazionale
generalmente
riconosciute.
La
condizione
giuridica
dello
straniero č
regolata dalla
legge in
conformitā
delle norme e
dei trattati
internazionali.
Lo
straniero, al
quale sia
impedito nel
suo paese
l'effettivo
esercizio
delle libertā
democratiche
garantite
dalla
Costituzione
italiana, ha
diritto
d'asilo nel
territorio
della
Repubblica
secondo le
condizioni
stabilite
dalla legge.
Non
č ammessa
l'estradizione
dello
straniero per
reati
politici.
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