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Decreto
Legislativo 30
maggio 2005
n.140
pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.
168 del 21
luglio 2005
IL PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli
76 e 87 della
Costituzione;
Vista
la direttiva
2003/9/CE del
Consiglio
dell'Unione
europea del 27
gennaio 2003,
recante norme
minime
relative
all'accoglienza
dei
richiedenti
asilo negli
Stati membri;
Vista
la legge 31
ottobre 2003,
n. 306,
recante
disposizioni
per
l'adempimento
di obblighi
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
alle Comunità
europee -
legge
comunitaria
2003 che ha
delegato il
Governo a
recepire la
citata
direttiva
2003/9/CE,
compresa
nell'elenco di
cui
all'allegato A
della medesima
legge;
Visto
il decreto
legislativo 25
luglio 1998,
n. 286,
recante testo
unico delle
disposizioni
concernenti la
disciplina
dell'immigrazione
e norme sulla
condizione
dello
straniero, e
successive
modificazioni,
nonche' il
relativo
regolamento di
attuazione, di
cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica 31
agosto 1999,
n. 394;
Visto
il
decreto-legge
30 dicembre
1989, n. 416,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 28
febbraio 1990,
n. 39, così
come integrato
e modificato
dalla legge 30
luglio 2002,
n. 189;
Visto
il decreto del
Presidente
della
Repubblica 16
settembre
2004, n. 303,
recante il
regolamento
relativo alle
procedure per
il
riconoscimento
dello status
di rifugiato;
Vista
la legge 23
agosto 1988,
n. 400,
recante
disciplina
dell'attività
di Governo e
ordinamento
della
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri;
Vista
la
deliberazione
del Consiglio
dei Ministri,
adottata nella
riunione del
27 maggio
2005;
Sulla
proposta del
Ministro per
le politiche
comunitarie e
del Ministro
dell'interno,
di concerto
con i Ministri
degli affari
esteri, del
lavoro e delle
politiche
sociali e
dell'economia
e delle
finanze;
Emana
il seguente
decreto
legislativo:
Art. 1.
Finalità
1.
Il presente
decreto ha lo
scopo di
stabilire le
norme relative
all'accoglienza
degli
stranieri
richiedenti il
riconoscimento
dello status
di rifugiato
nel territorio
nazionale.
2.
Il presente
decreto non si
applica
nell'ipotesi
in cui sono
operative le
misure di
protezione
temporanea,
disposte ai
sensi del
decreto
legislativo 7
aprile 2003,
n. 85, recante
attuazione
della
direttiva
2001/55/CE,
relativa alla
concessione
della
protezione
temporanea in
caso di
afflusso
massiccio di
sfollati ed
alla
cooperazione
in ambito
comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del
presente
decreto
s'intende per:
a)
«richiedente
asilo»: lo
straniero
richiedente il
riconoscimento
dello status
di rifugiato,
ai sensi della
Convenzione di
Ginevra del 28
luglio 1951,
relativa allo
status dei
rifugiati,
modificata dal
protocollo di
New York del
31 gennaio
1967, resa
esecutiva in
Italia con
legge 24
luglio 1954,
n. 722;
b)
«straniero»:
il cittadino
di Stati non
appartenenti
all'Unione
europea e
l'apolide;
c)
«domanda di
asilo»: la
domanda di
riconoscimento
dello status
di rifugiato
presentata
dallo
straniero, ai
sensi della
Convenzione di
Ginevra del 28
luglio 1951,
relativa allo
status dei
rifugiati,
modificata dal
protocollo di
New York del
31 gennaio
1967, resa
esecutiva in
Italia con
legge 24
luglio 1954,
n. 722;
d)
«Commissione
territoriale»:
la Commissione
territoriale
per il
riconoscimento
dello status
di rifugiato;
e)
«minore non
accompagnato»:
lo straniero
di età
inferiore agli
anni diciotto,
che si trova,
per qualsiasi
causa, nel
territorio
nazionale,
privo di
assistenza e
rappresentanza
legale;
f)
«familiare»:
i soggetti per
i quali e'
previsto il
ricongiungimento
familiare, ai
sensi
dell'articolo
29 del testo
unico di cui
al decreto
legislativo 25
luglio 1998,
n. 286, di
seguito
denominato:
«testo
unico», che
si trovano nel
territorio
nazionale al
momento della
presentazione
della domanda
di asilo.
Art. 3.
Informazione
1.
La questura
che riceve la
domanda di
asilo ai sensi
dell'articolo
2, comma 1,
del decreto
del Presidente
della
Repubblica 16
settembre
2004, n. 303,
di seguito
denominato:
«regolamento»
provvede,
entro un
termine non
superiore a
quindici
giorni dalla
presentazione,
all'informazione
sulle
condizioni di
accoglienza
del
richiedente
asilo, con la
consegna
all'interessato
dell'opuscolo
di cui
all'articolo
2, comma 6,
del
regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1.
Quando non e'
disposto il
trattenimento
del
richiedente
asilo, ai
sensi
dell'articolo
1-bis del
decreto-legge
30 dicembre
1989, n. 416,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 28
febbraio 1990,
n. 39, di
seguito
denominato:
«decreto-legge»,
la questura
rilascia,
entro tre
giorni dalla
presentazione
della domanda,
al medesimo un
attestato
nominativo,
che certifica
la sua
qualità di
richiedente
asilo,
nonche', entro
venti giorni
dalla
presentazione
della domanda,
il permesso di
soggiorno per
richiesta di
asilo, di cui
all'articolo
11, comma 1,
lettera a),
del decreto
del Presidente
della
Repubblica 31
agosto 1999,
n. 394,
recante
regolamento di
attuazione del
testo unico.
2.
Quando e'
disposto il
trattenimento
del
richiedente
asilo, ai
sensi
dell'articolo
1-bis del
decreto-legge,
la questura
rilascia al
medesimo un
attestato
nominativo,
che certifica
la sua
qualità di
richiedente
asilo presente
nel centro di
identificazione
ovvero nel
centro di
permanenza
temporanea ed
assistenza, di
cui
all'articolo
3, comma 2,
del
regolamento.
3.
Le
attestazioni
di cui ai
commi 1 e 2
non
certificano
l'identità
del
richiedente
asilo.
Art. 5.
Misure di
accoglienza
1.
Il richiedente
asilo inviato
nel centro di
identificazione
ovvero nel
centro di
permanenza
temporanea e
assistenza ai
sensi
dell'articolo
1-bis del
decreto-legge,
ha accoglienza
nelle
strutture in
cui e'
ospitato, per
il tempo
stabilito e
secondo le
disposizioni
del
regolamento.
2.
Il richiedente
asilo, cui e'
rilasciato il
permesso di
soggiorno, che
risulta privo
di mezzi
sufficienti a
garantire una
qualità di
vita adeguata
per la salute
e per il
sostentamento
proprio e dei
propri
familiari, ha
accesso, con i
suoi
familiari,
alle misure di
accoglienza,
secondo le
norme del
presente
decreto.
3.
La valutazione
dell'insufficienza
dei mezzi di
sussistenza,
di cui al
comma 2, da
riferirsi ad
un periodo non
superiore a
sei mesi, e'
effettuata
dalla
Prefettura-
Ufficio
territoriale
del Governo,
in base ai
criteri
relativi al
soggiorno per
motivi di
turismo,
definiti dalla
direttiva del
Ministro
dell'interno,
di cui
all'articolo
4, comma 3,
del testo
unico.
4.
L'accesso alle
misure di
accoglienza di
cui al comma 2
e' garantito a
condizione che
il richiedente
dimostri che
ha presentato
la domanda di
asilo, entro
il termine
previsto
dall'articolo
5, comma 2,
del testo
unico,
decorrente
dall'ingresso
nel territorio
nazionale. Nel
caso in cui il
richiedente
sia
soggiornante
legalmente nel
territorio
nazionale ad
altro titolo,
il suddetto
termine
decorre dal
verificarsi
dei motivi di
persecuzione
addotti nella
domanda.
5.
L'accesso alle
misure di
accoglienza e'
disposto dal
momento della
presentazione
della domanda
di asilo.
Eventuali
interventi
assistenziali
e di soccorso,
precedenti
alla
presentazione
della domanda
di asilo, sono
attuati a
norma delle
disposizioni
del
decreto-legge
30 ottobre
1995, n. 451,
convertito
dalla legge 29
dicembre 1995,
n. 563, e del
relativo
regolamento di
attuazione,
adottato con
decreto del
Ministro
dell'interno 2
gennaio 1996,
n. 233.
6.
Le misure di
accoglienza
hanno termine
al momento
della
comunicazione
della
decisione
sulla domanda
di asilo, ai
sensi
dell'articolo
15, comma 3,
del
regolamento.
7.
Fatto salvo
quanto
previsto
dall'articolo
17 del
regolamento,
in caso di
ricorso
giurisdizionale
avverso la
decisione di
rigetto della
domanda
d'asilo, il
ricorrente
autorizzato a
soggiornare
sul territorio
nazionale ha
accesso
all'accoglienza
solo per il
periodo in cui
non gli e'
consentito il
lavoro, ai
sensi
dell'articolo
11, comma 1,
ovvero nel
caso in cui le
condizioni
fisiche non
gli consentano
il lavoro.
Art. 6.
Accesso
all'accoglienza
1.
Nelle ipotesi
di cui
all'articolo
5, comma 2, il
richiedente
asilo, ai fini
dell'accesso
alle misure di
accoglienza
per sé e per
i propri
familiari,
redige
apposita
richiesta,
previa
dichiarazione,
al momento
della
presentazione
della domanda,
di essere
privo di mezzi
sufficienti di
sussistenza.
2.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale
del Governo,
cui viene
trasmessa, da
parte della
questura, la
documentazione
di cui al
comma 1,
valutata,
l'insufficienza
dei mezzi di
sussistenza,
ai sensi
dell'articolo
5, comma 3,
accerta,
secondo le
modalità
stabilite con
provvedimento
del Capo del
Dipartimento
per libertà
civili e
l'immigrazione
del Ministero
dell'interno,
la
disponibilità
di posti
all'interno
del sistema di
protezione dei
richiedenti
asilo e dei
rifugiati, di
cui
all'articolo
l-sexies del
decreto-legge.
3.
In caso
d'indisponibilità
nelle
strutture di
cui al comma
2,
l'accoglienza
e' disposta
nei centri
d'identificazione
ovvero nelle
strutture
allestite ai
sensi del
decreto-legge
30 ottobre
1995, n. 451,
convertito
dalla legge 29
dicembre 1995,
n. 563, per il
tempo
strettamente
necessario
all'individuazione
del centro di
cui al citato
comma. In tale
ipotesi, non
si applicano
le
disposizioni
di cui
all'articolo
9, comma 2,
del
regolamento.
4.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale
del Governo
provvede
all'invio del
richiedente
nella
struttura
individuata,
anche
avvalendosi
dei mezzi di
trasporto
messi a
disposizione
dal centro
stesso. Gli
oneri
conseguenti
sono a carico
della
Prefettura.
5.
L'accoglienza
e' disposta
nella
struttura
individuata ed
e' subordinata
all'effettiva
residenza del
richiedente in
quella
struttura,
salvo il
trasferimento
in altro
centro, che
può essere
disposto, per
motivate
ragioni, dalla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo in
cui ha sede la
struttura di
accoglienza
che ospita il
richiedente.
6.
L'indirizzo
della
struttura di
accoglienza,
e' comunicato,
a cura della
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo,
alla Questura,
nonche' alla
Commissione
territoriale e
costituisce il
luogo di
residenza del
richiedente,
valevole agli
effetti della
notifica e
della
comunicazione
degli atti
relativi al
procedimento
di
riconoscimento
dello status
di rifugiato,
nonche' alle
procedure
relative
all'accoglienza,
disciplinate
dal presente
decreto. E'
nella facoltà
del
richiedente
asilo
comunicare
tale luogo di
residenza al
proprio
difensore o
consulente
legale.
7.
Nei casi
d'indisponibilità
di posti nelle
strutture di
cui ai commi 2
e 3, la
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo
eroga il
contributo di
cui
all'articolo
1-sexies,
comma 3,
lettera c),
del
decreto-legge.
L'erogazione
del contributo
e' limitata al
tempo
strettamente
necessario ad
acquisire la
disponibilità
presso un
centro di
accoglienza e
subordinata
alla
comunicazione
del domicilio
eletto alla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo
che lo eroga.
8.
Avverso il
provvedimento
di diniego
delle misure
di accoglienza
e' ammesso
ricorso al
Tribunale
amministrativo
regionale
competente.
Art. 7.
Competenza
delle
Commissioni
territoriali
1.
Competente a
conoscere
delle domande
d'asilo
presentate dai
richiedenti
ammessi alle
misure di
accoglienza,
ai sensi
dell'articolo
5, comma 2, e'
la Commissione
territoriale
nella cui
circoscrizione
territoriale
e' collocato
il centro
individuato
per
l'accoglienza.
2.
La
documentazione
relativa alla
domanda
d'asilo e'
trasmessa alla
Commissione
territoriale
competente ai
sensi del
comma 1, nei
casi in cui
quest'ultima
sia diversa da
quella
individuata
secondo
l'articolo 12,
comma 2, del
regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di
persone
portatrici di
esigenze
particolari
1.
L'accoglienza
e' effettuata
in
considerazione
delle esigenze
dei
richiedenti
asilo e dei
loro
familiari, in
particolare
delle persone
vulnerabili
quali minori,
disabili,
anziani, donne
in stato di
gravidanza,
genitori
singoli con
figli minori,
persone per le
quali e' stato
accertato che
hanno subito
torture,
stupri o altre
forme gravi di
violenza
psicologica,
fisica o
sessuale.
2.
Nei centri di
identificazione
sono previsti
servizi
speciali di
accoglienza
delle persone
portatrici di
esigenze
particolari,
stabiliti dal
direttore del
centro, ove
possibile, in
collaborazione
con la ASL
competente per
territorio,
che
garantiscono
misure
assistenziali
particolari ed
un adeguato
supporto
psicologico,
finalizzato
all'esigenze
della persona,
fatto salvo
quanto
previsto
dall'articolo
8, comma 1,
del
regolamento.
3.
Nell'ambito
del sistema di
protezione dei
richiedenti
asilo e dei
rifugiati, di
cui
all'articolo
1-sexies del
decreto-legge,
sono attivati
servizi
speciali di
accoglienza
per i
richiedenti
asilo
portatori di
esigenze
particolari,
che tengano
conto delle
misure
assistenziali
da garantire
alla persona
in relazione
alle sue
specifiche
esigenze.
4.
L'accoglienza
ai minori non
accompagnati
e' effettuata,
secondo il
provvedimento
del Tribunale
dei minorenni,
ad opera
dell'ente
locale.
Nell'ambito
dei servizi
del sistema di
protezione dei
richiedenti
asilo e dei
rifugiati, di
cui
all'articolo
1-sexies del
decreto-legge,
gli enti
locali
interessati
possono
prevedere
specifici
programmi di
accoglienza
riservati ai
minori non
accompagnati,
richiedenti
asilo e
rifugiati, che
partecipano
alla
ripartizione
del Fondo
nazionale per
le politiche e
i servizi
dell'asilo.
5.
Il Ministero
dell'interno
stipula
convenzioni,
sulla base
delle risorse
disponibili
del Fondo
nazionale per
le politiche e
i servizi
dell'asilo,
sentito il
Comitato per i
minori, con
l'Organizzazione
internazionale
delle
migrazioni
(OIM) ovvero
con la Croce
Rossa
Italiana, per
l'attuazione
di programmi
diretti a
rintracciare i
familiari dei
minori non
accompagnati.
L'attuazione
dei programmi
e' svolta nel
superiore
interesse dei
minori e con
l'obbligo
della assoluta
riservatezza,
in modo da
tutelare la
sicurezza del
richiedente
asilo.
Art. 9.
Modalità
relative alle
condizioni
materiali di
accoglienza
1.
Salvo per i
richiedenti
ospitati nei
centri di
permanenza
temporanea e
assistenza,
per i quali
vigono le
disposizioni
del testo
unico, i
richiedenti
asilo sono
alloggiati in
strutture che
garantiscono:
a)
la tutela
della vita e
del nucleo
familiare, ove
possibile;
b)
la
possibilità
di comunicare
con i parenti,
gli avvocati,
nonche' con i
rappresentanti
dell'Alto
Commissariato
delle Nazioni
Unite per i
Rifugiati, di
seguito
denominato
«ACNUR», ed
i
rappresentanti
delle
associazioni e
degli enti di
cui
all'articolo
11 del
regolamento.
2.
La Prefettura
- Ufficio
territoriale
del Governo,
nel cui
territorio e'
collocato il
centro di
accoglienza di
cui
all'articolo
6, comma 2,
dispone, anche
avvalendosi
dei servizi
sociali del
comune, i
necessari
controlli per
accertare la
qualità dei
servizi
erogati.
3.
Le persone che
lavorano nei
centri di
accoglienza
hanno una
formazione
adeguata alle
funzioni che
esercitano
nelle
strutture di
assistenza e
sono soggette
all'obbligo di
riservatezza
in ordine ai
dati e le
notizie
concernenti i
richiedenti
asilo.
4.
Fatto salvo
quanto
previsto dal
testo unico in
materia di
centri di
permanenza
temporanea e
assistenza e
dall'articolo
8 del
regolamento,
sono ammessi
nei centri, di
cui
all'articolo
l-sexies del
decreto-legge,
gli avvocati,
i
rappresentanti
dell'ACNUR e
le
associazioni o
gli enti di
cui
all'articolo
11 del
regolamento,
al fine di
prestare
assistenza ai
richiedenti
asilo ivi
ospitati.
Art. 10.
Assistenza
sanitaria e
istruzione dei
minori
1.
Salvo quanto
previsto
dall'articolo
10 del
regolamento, i
richiedenti
asilo e i loro
familiari,
inseriti nei
servizi, di
cui
all'articolo
1-sexies del
decreto-legge,
sono iscritti,
a cura del
gestore del
servizio di
accoglienza,
al Servizio
sanitario
nazionale, ai
sensi
dell'articolo
34, comma 1,
del testo
unico.
2.
Fatto salvo il
periodo di
eventuale
permanenza nel
centro di
identificazione,
comunque non
superiore a
tre mesi, i
minori
richiedenti
asilo o i
minori figli
di richiedenti
asilo sono
soggetti
all'obbligo
scolastico, ai
sensi
dell'articolo
38 del testo
unico.
Art. 11.
Lavoro e
formazione
professionale
1.
Qualora la
decisione
sulla domanda
di asilo non
venga adottata
entro sei mesi
dalla
presentazione
della domanda
ed il ritardo
non possa
essere
attribuito al
richiedente
asilo, il
permesso di
soggiorno per
richiesta
asilo e'
rinnovato per
la durata di
sei mesi e
consente di
svolgere
attività
lavorativa
fino alla
conclusione
della
procedura di
riconoscimento.
2.
Il permesso di
soggiorno
rilasciato ai
sensi del
comma 1 non
può essere
convertito in
permesso di
soggiorno per
motivi di
lavoro.
3.
Il ritardo e'
attribuito al
richiedente
asilo, in
particolare,
nei seguenti
casi:
a)
presentazione
di documenti e
certificazioni
false relative
alla sua
identità o
nazionalità
o, comunque,
attinenti agli
elementi della
domanda di
asilo;
b)
rifiuto di
fornire le
informazioni
necessarie per
l'accertamento
della sua
identità o
nazionalità;
c)
mancata
presentazione
del
richiedente
asilo
all'audizione
davanti
l'organo di
esame della
domanda,
nonostante la
convocazione
sia stata
comunicata
presso il
centro di
accoglienza
ovvero nel
luogo del
domicilio
eletto, fatti
salvi i motivi
di forza
maggiore.
4.
Il richiedente
asilo, che
svolge
attività
lavorativa, ai
sensi del
comma 1, può
continuare ad
usufruire
delle
condizioni di
accoglienza,
erogate dai
servizi
attivati ai
sensi
dell'articolo
1-sexies del
decreto-legge,
nel centro
assegnato e a
condizione di
contribuire
alle relative
spese. Il
gestore del
servizio di
accoglienza
determina
l'entità e le
modalità di
riscossione
del
contributo,
tenendo conto
del reddito
del
richiedente e
dei costi
dell'accoglienza
erogata. Il
contributo
versato non
costituisce
corrispettivo
del servizio
ed e'
utilizzato per
il pagamento
delle spese di
accoglienza
erogate a
favore del
richiedente
che lo versa.
5.
I richiedenti
asilo,
inseriti nei
servizi, di
cui
all'articolo
1-sexies del
decreto-legge,
possono
frequentare
corsi di
formazione
professionale,
eventualmente
previsti dal
programma
dell'ente
locale
dedicato
all'accoglienza
del
richiedente
asilo.
Art. 12.
Revoca delle
misure di
accoglienza
1.
Il prefetto
della
provincia in
cui ha sede il
centro di
accoglienza di
cui
all'articolo
6, commi 2 e
3, dispone,
con proprio
motivato
decreto, la
revoca delle
misure
d'accoglienza
in caso di:
a)
mancata
presentazione
presso la
struttura
individuata
ovvero
abbandono del
centro di
accoglienza da
parte del
richiedente
asilo, senza
preventiva
motivata
comunicazione
alla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo
competente;
b)
mancata
presentazione
del
richiedente
asilo
all'audizione
davanti
l'organo di
esame della
domanda,
nonostante la
convocazione
sia stata
comunicata
presso il
centro di
accoglienza;
c)
presentazione
in Italia di
precedente
domanda di
asilo;
d)
accertamento
della
disponibilità
del
richiedente
asilo di mezzi
economici
sufficienti
per garantirsi
l'assistenza;
e)
violazione
grave o
ripetuta delle
regole del
centro di
accoglienza da
parte del
richiedente
asilo, ivi
ospitato,
ovvero
comportamenti
gravemente
violenti.
2.
Nell'ipotesi
di cui al
comma 1,
lettera a), il
gestore del
centro e'
tenuto a
comunicare,
immediatamente,
alla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo la
mancata
presentazione
o l'abbandono
del centro da
parte del
richiedente
asilo. Qualora
il richiedente
asilo sia
rintracciato o
si presenti
volontariamente
alle Forze
dell'ordine o
al centro di
assegnazione,
il prefetto
dispone, con
decisione
motivata,
sulla base
degli elementi
addotti dal
richiedente,
l'eventuale
ripristino
delle misure
di
accoglienza.
Il ripristino
e' disposto
soltanto se la
mancata
presentazione
o l'abbandono
sono stati
causati da
forza maggiore
o caso
fortuito.
3.
Nell'ipotesi
di cui al
comma 1,
lettera e), il
gestore del
centro deve
trasmettere
alla
Prefettura -
Ufficio
territoriale
del Governo
una relazione
sui fatti che
possono dare
luogo
all'eventuale
revoca, entro
tre giorni dal
loro
verificarsi.
4.
Il
provvedimento
di revoca
delle misure
di accoglienza
ha effetto dal
momento della
sua
comunicazione,
ai sensi
dell'articolo
6, comma 6.
Avverso il
provvedimento
di revoca e'
ammesso
ricorso al
Tribunale
amministrativo
regionale
competente.
5.
Nell'ipotesi
di revoca,
disposta ai
sensi del
comma 1,
lettera d), il
richiedente
asilo deve
rimborsare al
gestore del
centro, che ha
provveduto
all'accoglienza,
i costi
sostenuti per
le misure
precedentemente
erogate.
Art. 13.
Disposizioni
finanziarie
1.
Per le
esigenze
dell'accoglienza
di cui
all'articolo
5, commi 2 e
7, la
dotazione del
Fondo
nazionale per
le politiche e
i servizi
dell'asilo di
cui
all'articolo
1-septies del
decreto-legge
e' aumentata,
per l'anno
2005, di euro
8.865.500 e, a
decorrere dal
2006, di euro
17.731.000.
2.
Per il
trasporto di
cui
all'articolo
6, comma 4, e'
autorizzata la
spesa nel
limite massimo
di euro 62.400
per l'anno
2005 e di euro
124.800 a
decorrere dal
2006.
3.
All'onere
derivante
dall'attuazione
del presente
decreto,
valutato in
euro 8.927.900
per l'anno
2005 e in euro
17.855.800 a
decorrere
dall'anno
2006, si
provvede:
per
gli anni 2005,
2006 e 2007,
mediante
corrispondente
utilizzo delle
risorse del
Fondo di
rotazione per
l'attuazione
delle
politiche
comunitarie,
di cui alla
legge 16
aprile 1987,
n. 183, per la
quota
destinata al
processo
normativo
comunitario; i
predetti
importi sono
versati, per
ciascuno di
detti anni,
all'entrata
del bilancio
dello Stato
per essere
riassegnati
alle
pertinenti
unità
previsionali
di base dello
stato di
previsione del
Ministero
dell'interno;
a
decorrere
dall'anno
2008, si
provvede ai
sensi
dell'articolo
11, comma 3,
lettera d),
della legge 5
agosto 1978,
n. 468, e
successive
modificazioni.
Il Ministro
dell'economia
e delle
finanze e'
autorizzato ad
apportare, con
propri
decreti, le
occorrenti
variazioni di
bilancio.
4.
Con decreto
del Ministro
dell'interno,
da adottarsi
entro
quarantacinque
giorni dalla
data di
pubblicazione
del presente
decreto nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana, si
provvede
all'eventuale
armonizzazione
delle linee
guida e del
formulario, di
cui
all'articolo
1-sexies,
comma 3,
lettera a),
del
decreto-legge,
con le
disposizioni
del presente
decreto. La
Conferenza
Unificata di
cui
all'articolo 8
del decreto
legislativo 28
agosto 1997,
n. 281,
esprime il suo
parere nel
termine di cui
all'articolo
5, comma 1,
del
regolamento.
Con il
medesimo
decreto si
prevede la
fissazione di
un termine non
superiore a
trenta giorni
per la
presentazione
delle domande
di contributo,
relative
all'anno 2005,
da parte degli
enti locali, a
carico del
Fondo
nazionale per
le politiche
ed i servizi
dell'asilo.
Per gli anni
successivi, la
ripartizione
del Fondo
avviene
secondo le
modalità ed i
tempi previsti
dal decreto
del Ministro
dell'interno,
di cui al
citato
articolo
l-sexies del
decreto-legge.
5.
Il sostegno
finanziario
per le misure
di
accoglienza,
erogato nei
limiti delle
risorse
finanziarie
del Fondo
nazionale per
le politiche e
i servizi
dell'asilo, e'
fissato, anche
in deroga al
limite dell'80
per cento
previsto
dall'articolo
1-sexies,
comma 2, del
decreto-legge,
entro un
limite massimo
individuato
annualmente,
con
riferimento al
costo
dell'accoglienza,
giornaliero ed
a persona, con
decreto del
Ministro
dell'interno,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze, che
per gli anni
2005 e 2006 e'
adottato entro
trenta giorni
dalla data di
pubblicazione
del presente
decreto nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana.
6.
Il Ministro
dell'economia
e delle
finanze
provvede al
monitoraggio
degli oneri di
cui al
presente
decreto ai
fini
dell'adozione
dei
provvedimenti
correttivi di
cui
all'articolo
11-ter, comma
7, della legge
5 agosto 1978,
n. 468, ovvero
delle misure
correttive da
assumere, ai
sensi
dell'articolo
11, comma 3,
lettera
i-quater),
della medesima
legge. Gli
eventuali
decreti
adottati ai
sensi
dell'articolo
7, secondo
comma, n. 2),
della legge 5
agosto 1978,
n. 468, prima
della data di
entrata in
vigore dei
provvedimenti
o delle misure
di cui al
presente
comma, sono
tempestivamente
trasmessi alle
Camere,
corredati da
apposite
relazioni
illustrative.
Art. 14.
Disposizioni
transitorie
1.
Le
disposizioni
di cui
all'articolo
11, commi 1,
2, 3 e 5, si
applicano
anche ai
richiedenti
asilo titolari
di permesso di
soggiorno, la
cui domanda di
asilo e'
pendente alla
data di
entrata in
vigore del
presente
decreto.
2.
Per i
richiedenti
asilo di cui
al comma 1,
per i quali
non e'
applicabile
l'articolo
1-bis, comma
2, del
decreto-legge,
l'accoglienza
e' disposta,
esclusivamente,
nell'ambito
del Sistema di
protezione per
richiedenti
asilo e
rifugiati, di
cui
all'articolo
1-sexies del
medesimo
decreto-legge
e nei limiti
della
disponibilità
già
finanziata
prima della
data di
entrata in
vigore del
presente
decreto.
Art. 15.
Norme finali
1.
Fatto salvo
quanto
stabilito
nell'articolo
13, commi 4 e
5, il presente
decreto entra
in vigore
novanta giorni
dopo la sua
pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana. |