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Il
Consiglio dei
ministri in
data 9
novembre 2008
ha posto in
essere due
decreti
legislativi
per il
recepimento
delle
direttive
2004/83/CE e
la direttiva
2005/85/CE,
gli schemi
attuativi
entreranno in
vigore nel
2008:
-
2004/83,
recante norme
minime sull’attribuzione
a cittadini di
Paesi terzi o
apolidi, della
qualifica di
rifugiato o di
persona
altrimenti
bisognosa di
protezione
internazionale,
nonché norme
minime sul
contenuto
della
protezione
riconosciuta;
-
2005/85,
recante norme
minime per le
procedure
applicate
negli Stati
membri ai fini
del
riconoscimento
e della revoca
dello status
di rifugiato .
I
decreti di
attuazione
delle due
direttive
citate saranno
pubblicati
sulla Gazzetta
Ufficiale
entro la fine
del 2007, ma
entreranno in
vigore solo a
partire dal
2008. L’attuazione
di queste due
direttive nell’ordinamento
italiano
comporterà l’introduzione
di una
disciplina
organica e
completa in
materia di
asilo, da
intendersi
riferita da un
lato al
riconoscimento
dello Status
di rifugiato o
di protezione
sussidiaria
ai sensi della
Convenzione di
Ginevra del
1951 così
come integrata
dal successivo
Protocollo di
New York.
Con
l’approvazione
della
direttiva
2004/83 gli
Stati membri
pongono in
essere una
norma comune
al principio
di non
refoulement
contenuto nell’art.
33 della
Convenzione di
Ginevra
che ora viene
espressamente
disciplinato
dall’art. 21
della
direttiva
2004/83.
La
direttiva
2004/83
prevede la
possibilità
di esercitare
il diritto d’asilo
attraverso la
richiesta di
protezione
internazionale,
affidando poi
all’autorità
preposta all’esame
della domanda
in ogni Stato
la scelta di
riconoscere lo
status di
rifugiato, se
le
persecuzioni
addotte dal
richiedente
ricadono in
quanto
disciplinato
dall’at 1
della
Convenzione di
Ginevra o
sotto le
previsioni
rientranti
nella connessa
protezione
sussidiaria in
considerazione
delle gravi
conseguenze
alle quali
sarebbe
sottoposto il
richiedente
asilo in caso
di rimpatrio
nel paese di
origine, pur
non essendovi
i presupposti
della
protezione ai
sensi della
Convenzione di
Ginevra (art.
18 direttiva
2004/83).
Nella vigente
normativa
italiana non
è ancora
prevista la
protezione
sussidiaria,
ma la sola
categoria
alternativa
allo status di
rifugiato
denominata “motivi
umanitari”,
in attuazione
del principio
di non
refoulement
qualora pur
non essendovi
i presupposti
richiesti
dalla
Convenzione di
Ginevra si
rientri in
casi di gravi
conseguenze in
caso di
rientro nel
paese di
origine.
Vengono
introdotti
nella
legislazione
positiva le
nozioni di “responsabili
della
persecuzione”
o “del danno
grave”,
viene
specificato,
tra i motivi
di
persecuzione,
il contenuto
dell’appartenenza
ad un “determinato
gruppo sociale”,
viene ribadito
l’elemento
fondamentale
rappresentato
dal carattere
individuale
della vicenda
della
persecuzione,
anche con
riferimento
alle stesse
garanzie
procedimentali
che devono
sussistere sia
nell’esame
dei
presupposti
per il
riconoscimento
sia nella
valutazione
delle ipotesi
di cessazione.
Un ulteriore
interessante
novità
riguarda la
durata dei
relativi
permessi di
soggiorno che
per il
titolare dello
status di
rifugiato
sarà di
cinque anni,
rinnovabile, e
per il
titolare della
protezione
sussidiaria di
tre anni,
rinnovabile
previa
verifica delle
condizioni che
ne hanno
giustificato
il rilascio;
quest’ultimo
consentirà l’accesso
allo studio ed
allo
svolgimento di
attività
lavorativa,
oltre ad
essere
convertibile
in permesso di
lavoro.
Tra
le innovazioni
principali
introdotte
dalla nuova
normativa di
recepimento
della
direttiva
2005/85 ,
direttiva “procedure”,
deve essere
citata la
previsione in
via generale -
al fine di
garantire il
diritto
inviolabile
alla difesa,
ai sensi dall’art.
24 della
Costituzione
italiana,
nonché l’orientamento
della
giurisprudenza
della Corte
europea dei
diritti dell’uomo
- della
sospensione
degli effetti
della
decisione
impugnata (del
diniego della
commissione) a
seguito del
ricorso
davanti al
giudice
ordinario, con
ciò dando
effettività
al rimedio
giurisdizionale.
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