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I
cittadini
dell'Unione
europea possono
partecipare alle
elezioni
amministrative in
programma in
aprile (D.Lgs. 12
aprile 1996, n.
197), presentando
domanda di
iscrizione nelle
apposite liste
elettorali
aggiunte,
istituite in tutti
i Comuni entro il
4 marzo.
Il decreto
legislativo 12
aprile 1996, n.
197, prevede che i
cittadini di uno
Stato membro dell’Unione
europea che
intendono
partecipare alle
elezioni per il
rinnovo degli
organi del comune
e della
circoscrizione in
cui sono
residenti, devono
presentare al
sindaco domanda di
iscrizione nella
lista elettorale
aggiunta non oltre
il quinto giorno
successivo
all'affissione del
manifesto di
convocazione dei
comizi elettorali.
Nella domanda
devono essere
dichiarati la
cittadinanza,
l'attuale
residenza e
l'indirizzo nello
stato di origine.
Il cittadino
europeo partecipa
all’elettorato
attivo e passivo
ed in questo
secondo caso la
legge prevede
l'eleggibilità a
consigliere e
l'eventuale nomina
a componente della
giunta, con
esclusione della
carica di vice
sindaco.
Nel caso in cui il
cittadino presenti
domanda di
iscrizione oltre
il termine, il
sindaco, esperiti
i necessari
accertamenti,
potrà rilasciare
l'apposita
attestazione di
ammissione al
voto. (art.32 bis
D.P.R. 20 marzo
1967, n.223), in
modo da consentire
la più ampia
partecipazione
alle elezioni in
argomento e nel
rispetto del
principio di
parità di
trattamento tra
cittadini italiani
e cittadini
comunitari.
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