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Pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale il Decreto
legislativo 28
gennaio 2008,
n. 25,
attuazione
della
direttiva
2005/85/CE
sulle norme
minime per le
procedure
applicate
negli Stati
membri per il
riconoscimento
e la revoca
dello status
di rifugiato.
Il
provvedimento
disciplina le
procedure per
l'esame delle
domande di
protezione
internazionale
presentate nel
territorio
nazionale da
cittadini di
Paesi non
appartenenti
alla Unione
europea o da
apolidi,e le
procedure per
la revoca e la
cessazione
degli status
riconosciuti.
Nel corso
della
procedura, i
richiedenti
sono
autorizzati a
rimanere nel
territorio
dello Stato
fino alla
decisione
della
Commissione
territoriale
in ordine alla
domanda.
L'autorizzazione
a permanere in
Italia non si
applica ai
richiedenti
che debbano
essere
estradati
verso un altro
Stato, in
virtù degli
obblighi
previsti da un
mandato di
arresto
europeo;
consegnati ad
una Corte o ad
un Tribunale
penale
internazionale;
avviati verso
un altro Stato
dell'Unione
competente per
l'esame
dell'istanza
di protezione
internazionale.
Ciascuna
domanda è
esaminata alla
luce di
informazioni
precise e
aggiornate
circa la
situazione
generale
esistente nel
Paese di
origine dei
richiedenti
asilo e, ove
occorra, dei
Paesi in cui
questi sono
transitati,
elaborate
dalla
Commissione
nazionale
sulla base dei
dati forniti
dall'ACNUR,
dal Ministero
degli affari
esteri, o
comunque
acquisite
dalla
Commissione
stessa.
I richiedenti
vengono
informati
sulla
procedura da
seguire, sui
diritti e
doveri durante
il
procedimento e
dei tempi e
mezzi a
disposizione
per corredare
la domanda
degli elementi
utili
all'esame.
Spetta infatti
alla
Commissione
nazionale
redigere un
opuscolo
informativo,
che sarà
consegnato ai
richiedenti
all'atto della
domanda, che
illustra:
- le fasi
della
procedura per
il
riconoscimento
della
protezione
internazionale;
- i principali
diritti e
doveri del
richiedente
durante la sua
permanenza in
Italia;
- le
prestazioni
sanitarie e di
accoglienza e
le modalità
per riceverle;
- l'indirizzo
ed il recapito
telefonico
dell'ACNUR e
delle
principali
organizzazioni
di tutela dei
richiedenti
protezione
internazionale.
Al richiedente
è garantita,
in ogni fase
della
procedura, la
possibilità
di contattare
l'ACNUR o
altra
organizzazione
di sua fiducia
competente in
materia di
asilo. Il
richiedente è
tempestivamente
informato
della
decisione.
Le Commissioni
territoriali
per il
riconoscimento
dello status
di rifugiato,
fissate nel
numero massimo
di dieci,
assumono la
denominazione
di
«Commissioni
territoriali
per il
riconoscimento
della
protezione
internazionale»
e si avvalgono
del supporto
organizzativo
e logistico
del
Dipartimento
per le
libertà
civili e
l'immigrazione
del Ministero
dell'interno.
Alla
Commissione
nazionale per
il diritto di
asilo spettano
le competenze
in materia di
revoca e
cessazione
degli status
di protezione
internazionale
riconosciuti,
oltre che
compiti di
indirizzo e
coordinamento
delle
Commissioni
territoriali,
di formazione
e
aggiornamento
dei componenti
delle medesime
Commissioni,
di
costituzione e
aggiornamento
di una banca
dati
informatica
contenente le
informazioni
utili al
monitoraggio
delle
richieste di
asilo, di
costituzione e
aggiornamento
di un centro
di
documentazione
sulla
situazione
socio-politico-economica
dei Paesi di
origine dei
richiedenti,
di
monitoraggio
dei flussi di
richiedenti
asilo, anche
per essere in
grado di
proporre
l'istituzione
di nuove
Commissioni
territoriali.
La Commissione
mantiene
rapporti di
collaborazione
con il
Ministero
degli affari
esteri ed i
collegamenti
di carattere
internazionale
relativi
all'attività
svolta.
Fonte:
Ministero
degli Interni
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