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Roma,
31 luglio 2008
– Se
regolarmente
residenti in
Italia, gli
immigrati
hanno diritto
all'indennità
di
accompagnamento
anche se non
hanno il
reddito minimo
stabilito per
avere la carta
di soggiorno.
L’accesso a
tale servizio
dovrà essere
loro
consentito a
parità di
condizioni con
i cittadini
italiani,
ovvero in caso
di uno stato
di salute che
rende
totalmente
inidonei al
lavoro e
impedisce di
produrre un
reddito
sufficiente
per
mantenersi.
Uno stato
tale, insomma,
da rendere
necessaria l’assistenza
continuativa.
Lo ha
stabilito la
Corte
Costituzionale
dichiarando
l'illegittimità
di alcuni
articoli del
Testo unico
sull'immigrazione
e della
Finanziaria
2001, nella
parte in cui
– appunto -
escludono che
l'indennità
di
accompagnamento
possa essere
concessa agli
stranieri
extracomunitari
che non hanno
i requisiti di
reddito già
stabiliti per
la carta di
soggiorno.I
giudici della
Consulta hanno
così ritenuto
fondata la
questione
sollevata dal
tribunale di
Brescia, in
merito alla
controversia
tra l'Inps, il
ministero
delle Finanze,
e un'immigrata
albanese. La
donna, sposata
e con due
figli
minorenni,
residente in
Italia da più
di sei anni,
nel 2005 aveva
fatto domanda
per
l'indennità
di
accompagnamento,
visto che un
incidente
stradale
l'aveva
ridotta in
coma
vegetativo.
Tuttavia l’Istituto
nazionale di
previdenza
sociale –
seguendo la
parte
contestata
della
normativa
vigente –
aveva respinto
la richiesta.
La Corte
Costituzionale,
con la
sentenza n.
306, ha
ritenuto che
“sia
manifestamente
irragionevole
subordinare
l'attribuzione
di una
prestazione
assistenziale
quale
l'indennità
di
accompagnamento,
i cui
presupposti
sono la totale
disabilità al
lavoro,
nonché
l'incapacità
alla
deambulazione
autonoma o al
compimento da
soli degli
atti
quotidiani
della vita, al
possesso di un
titolo di
legittimazione
alla
permanenza del
soggiorno in
Italia che
richiede per
il suo
rilascio, tra
l'altro, la
titolarità di
un reddito”. |